AZIENDA “LIMITED”, QUANDO IL PICCOLO È BELLO

AZIENDA “LIMITED”, QUANDO IL PICCOLO È BELLO

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Anno 2021 e società ”limited” in Regno Unito; vediamo di proporre un punto sul modello più comune di entità commerciale, ripresentando gli aspetti chiave che confermano questo tipo di struttura come un’agile soluzione per svolgere attività di impresa, dai costi contenuti e con ottime possibilità di riuscita.

  La “limited”, denominazione nota a molti imprenditori, presenta varie caratteristiche simili ad una srl italiana, società a responsabilità limitata. La legge di riferimento è il Companies Act 2006 (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents) consultabile sul sito ufficiale, regolarmente aggiornato e in linea con le modifiche conseguenti il distacco del Regno Unito dall’Unione Europea.

  Una “limited” può essere aperta da chiunque desideri condurre un esercizio imprenditoriale privato, mantenendo una responsabilità limitata al capitale investito e al contempo la separazione tra il patrimonio societario ed il patrimonio personale, purché possa assumere il titolo di “amministratore”, il “director” nel panorama inglese. Ad esempio, un direttore deve aver compiuto il sedicesimo anno d’età, non deve essere presente una condizione di squalifica al ruolo, né una sentenza fallimentare.

Elisa Sgubin

  Se si ha adeguata conoscenza della normativa, è possibile costituire la società da sé, completando la modulistica pertinente e disponibile al sito governativo (https://www.gov.uk). In alternativa, per tranquillità d’animo e buona gestione, considerato che ogni imprenditore ha le competenze per operare nel proprio ambito, è consigliabile interpellare uno studio professionale che si occupi di assistenza societaria a 360 gradi, delegando i compiti legali, amministrativi e contabili.

Una società può definirsi tale anche con un capitale sociale di una sola sterlina e con la conduzione di un amministratore unico. Una seconda figura di riferimento è il cosiddetto “company secretary”, non obbligatorio nel caso di una “limited”, ma che può farsi responsabile dei rapporti con le autorità, il Registro delle società inglesi Companies House, i diversi interlocutori societari, nonché occuparsi delle dichiarazioni statutarie, conformemente alle richieste di legge. Anche in questo caso, è possibile interpellare professionisti individuali, qualificati al ruolo, che si impegnino a tale compito per la società in oggetto.

 Una “limited” è soggetta alla presentazione del bilancio entro 9 mesi dalla scadenza dell’anno fiscale di riferimento che normalmente coincide con il mese di prima costituzione. Se l’anno di chiusura è il 30 settembre, il termine ultimo sarà il 30 giugno dell’anno successivo. L’anno fiscale può venir esteso, o viceversa ridotto, per un periodo fino a 6 mesi, tramite la presentazione di un modulo di richiesta. Questa richiesta non può essere ripetuta prima che siano trascorsi cinque anni.

  Il bilancio viene inviato sia al Registro delle imprese che ad HMRC, il fisco inglese, insieme al computo delle tasse dovute, il Corporation Tax return. Le società sono tenute inoltre ad inviare annualmente la dichiarazione statutaria conosciuta come il “Confirmation statement”, che presenta il quadro societario in termini correnti sotto aspetti quali la sede legale, l’azionariato, la compagine direttiva, le eventuali variazioni nella composizione del capitale, compresi i passaggi azionari e i diritti connessi, le persone con un significativo controllo.

 Entità operanti internazionalmente interessate alla movimentazione di merci tra Stati, sono tenute ad avere il codice EORI, ottenibile completando le informazioni inerenti alla propria attività e alla necessità di tale riferimento

(si riporta qui come esempio il link per la richiesta, nel caso di un’entità con IVA: https://www.tax.service.gov.uk/shortforms/form/EORIVAT).

Le società inglesi necessitano di un EU EORI per l’import/export dai paesi membri dell’Unione Europea, come pure un GB EORI se si importa/esporta in Regno Unito.

Interessante è che nel Regno Unito non è obbligatoria l’iscrizione alla partita IVA, il VAT o “value-added tax” in inglese, se il fatturato annuo soggetto a tassazione non supera quota £85.000.

  Di una “limited” è possibile registrare un cambio nella denominazione qualora si ritenesse il nome non più appropriato all’attività condotta oppure perché, per ragioni legate al marketing o per una preferenza della proprietà, si reputasse una scelta più consona la variazione di designazione. Sia al momento della costituzione della società che nell’eventualità di un cambio denominativo, è bene consultare la lista delle parole non ammesse (https://www.gov.uk/government/publications/incorporation-and-names); trattasi di termini considerati sensibili, come “British, Commission, Fund, Windsor, Her Majesty”, o inappropriati perché offensivi e contrari al pubblico decoro. Da considerare tra l’altro, che è in vigore il divieto di scelta di un nome già esistente a registro: i nomi delle società inglesi sono unici.

 Per concludere, a riconferma del carattere di flessibilità di questa forma societaria, si fa menzione al “sic code”, il codice che individua il tipo di attività svolta. Se si verifica un cambio di settore e tipologia di business, la società è chiamata a comunicare a Companies House il codice di pertinenza (https://www.gov.uk/government/publications/standard-industrial-classification-of-economic-activities-sic).