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Modificata in alcuni punti la controversa legge del marzo 2025 sulla cittadinanza italiana per i figli nati all’estero: i genitori (almeno uno deve essere cittadino italiano per nascita) possono richiederla entro tre anni dalla nascita o dall’adozione del minore. Prima del 1° gennaio 2026 la domanda andava presentata entro un anno.
Altra novità: dallo scorso 1° gennaio la domanda non va più accompagnata da un contributo di 250 euro da versare al ministero degli Interni. Ma va comunque presentata “di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile”.
È prevista inoltre una sanatoria per i figli minorenni di italiani all’estero che non hanno esercitato il diritto alla cittadinanza e che non avevano compiuto 18 anni il 24 maggio 2025: per loro c’è ancora la possibilità di presentare domanda all’ufficio consolare di pertinenza entro il 31 maggio 2026.
Queste modifiche (compresa l’introduzione di “due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge”) sono state inserite nella legge finanziaria per il 2026 votata dal parlamento italiano a fine dicembre.
La legge del marzo 2025 rappresenta un drastico giro di vite sui criteri per l’acquisizione della cittadinanza italiana se si nasce fuori dei patrii confini. All’estero scompare di fatti il cosiddetto “ius sanguinis”: la cittadinanza italiana non passa più automaticamente al figlio ma va richiesta con atto formale e viene concessa soltanto se esiste una serie di stringenti condizioni.
