Esenzioni IMU per pensionati Aire: chi ne ha diritto

Esenzioni IMU per pensionati Aire: chi ne ha diritto

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La senatrice Garavini puntualizza

   Possono beneficiare dell’esenzione del 50% della tassa Imu sulla loro prima casa in Italia i pensionati residenti all’estero, iscritti all’Aire, che percepiscano una pensione in pro-rata, cioè calcolata sulla base della somma dei periodi contributivi maturati in almeno un altro paese, oltre che in Italia. Indipendentemente da quale Paese si tratti.

    Lo ha puntualizzato in una nota la senatrice Laura Garavini in risposta a parecchi connazionali che le hanno segnalato “problemi con i loro comuni di residenza in Italia che si rifiutano di riconoscere il diritto all’esenzione IMU” e al fatto che “purtroppo alcuni consulenti fiscali hanno diffuso interpretazioni errate della legge”.

       La legge – indica la parlamentare di “Italia Viva” – prevede espressamente “l’esenzione fiscale sull’Imu sulla prima casa di proprietà in Italia dei pensionati Aire”, resa possibile “dall’art. 1 comma 48 della legge n. 178/20, che recita testualmente come “a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

   “L’esenzione del 50% dell’Imu – traduce la senatrice dal pesante legalese in vigore in Italia – è destinata ai percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti all’estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di immobile in Italia (vale solo per una unità immobiliare a uso abitativo), non locata o data in comodato d’uso ed a prescindere dal Paese di residenza “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”.

    Per “pensione in regime di convenzione internazionale” si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, comunitario ed extracomunitario”.

    “Alcuni connazionali – afferma Laura Garavini – mi riferiscono come venga loro fatta un’obiezione sul concetto di ‘pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e che alcuni siti di informazione fiscale on line escludono questo regime come possibilità per i cittadini di svariati paesi. Si tratta di una notizia sbagliata…I connazionali che debbano presentare dei documenti al proprio Comune a conferma del diritto acquisito, possono presentare direttamente le indicazioni fornite dall’Inps a questo link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/informazioni-utili-sulle-pensioni-in-regime-internazionale.

   Non hanno invece diritto all’esenzione coloro i quali percepiscono una pensione frutto dei contributi maturati in un solo paese, in base ad una formulazione che si è resa necessaria per superare una possibile procedura di infrazione da parte dell’Europa che vedeva nell’esenzione Imu rivolta solo ai pensionati italiani una discriminazione tra cittadini comunitari. 

La redazione